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Il bollo sulle auto in fermo amministrativo si paga?


Mi hanno chiesto il bollo auto su un’auto con fermo auto, possibile? Purtroppo non si paga, ma in alcune regioni viene comunque richiesto. Per esempio, l
e cartelle esattoriali del bollo auto 2013 nelle regioni del nord Italia, vengono recapitate da febbraio 2017.

Il bollo auto è una delle tante tasse che va pagata in base al possesso del veicolo, e non in base alla sua circolazione, anche se i P.R.A dicono che di base un bollo non pagato va prescritto in tre anni. Questo significa che, allo scoccare del 31 dicembre 2017, non si dovrà più pagare il bollo del 2014 e che, quindi, oggi non è più necessario pagare il costo del bollo del 2013, caduto in prescrizione. Questo ultimo punto è però valido solo nel caso in cui non sia stata ricevuta una cartella esattoriale durante l’anno 2016.

In questi giorni, però, nonostante quanto dichiarato sopra, sono state recapitate in casa di numerosi automobilisti italiani, cartelle esattoriali nelle quali veniva richiesto il pagamento di un bollo auto risalente all’anno 2013, operazione che, in termini legali, è considerata una richiesta illegittima.

Le ganasce fiscali, per essere considerate legittime, devono derivare dal non pagamento del bollo ricevuto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del bollo contestato. Nel caso, però, in cui il contribuente non riceva alcuna cartella esattoriale che notifichi il mancato pagamento entro i tre anni, non è più dovuto al pagamento del bollo.

Nel caso, quindi, in cui il cittadino non riceva alcun atto di pignoramento o di fermo amministrativo entro i tre anni, l’applicazione della sanzione “sarebbe da considerarsi illegittima”.

Come comportarsi in caso di cartella/fermo illegittimo:

L’automobilista al quale viene recapitata una cartella esattoriale illegittima può difendersi in due diversi modi:

  • Può recarsi presso le sedi di Equitalia e presentare istanza di sospensione entro 60 giorni dall’invio della cartella. Nel caso in cui l’Ente responsabile non risponda entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, la cartella è da considerarsi annullata. In caso, invece, di risposta negativa, si dovrà fare ricorso presso un giudice.
  • Recandosi in commissione tributaria provinciale per sporgere ricorso, sempre entro 60 giorni dall’avvenuta notifica. In caso si richieda l’intervento di un ricorso è d’obbligo il deposito dell’istanza di reclamo.
    Se invece volete semplificarvi la vita e mantenere il buon umore, vi basta contattarci per venderci il vostro autoveicolo gravato da fermo amministrativo. A sostegno del buon umore vi offriremo una valutazione “stupefacente” , e una gestione documentale fatta tutta da noi.

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