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La rateazione delle cartelle Ufficio delle Entrate riscossioni, può essere sospesa?

Se si stanno pagando a rate alcune imposte inerenti a delle cartelle esattoriali, inerenti ad Equitalia(ed  ora passate all’Ufficio delle Entrate Riscossioni),  non ci si è avvalsi della possibilità di aderire al piano di rottamazione, ma si è semplicemente ricominciato a pagare, dopo una sospensione, anche la ricominciata rateazione gode della sospensione?

 

La legge di stabilità 2014, indicò la sospensione della riscossione dei crediti dal 01/01/2014 al 15/06/2014 per gli importi delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati per la riscossione a  Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Questo allo scopo di consentire l’adesione alla sanatoria emessa in quel periodo. Rientravano nell’agevolazione, le richieste di entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

La definizione agevolata era applicabile, in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Quindi, in quel periodo, per gli importi suscettibili di sanatoria. Equitalia in quel periodo, non poteva disporre né ulteriori misure cautelari né azioni esecutive, laddove non fossero già state intraprese. Se non intraprese  avrebbero dovuto lasciarle in stand by, in attesa dell’eventuale adesione del debitore a una rateizzazione, con la conseguente non eseguibilità di altre misure.

Con quanto premesso, appare evidente che con la sospensione volontaria riferita alla sola attività di riscossione di Equitalia, il debitore che non ha aderito alla sanatoria previsto in quel periodo, e  il mancato pagamento delle rate in scadenza nel periodo in esame, pur non determinando la decadenza dal beneficio concessogli, in quanto rate non pagate inferiori alle 8 rate inevase, comporterà l’applicazione di ulteriori interessi dovuti al debito iscritto a ruolo e applicati sulle singole rate non pagate.

Perciò risulta poco utile sospendere una rateizzazione già intrapresa, con l’Ufficio delle Entrate Riscossioni, il rischio e di vedere perso il già dato, e se si riprende si dovranno pagare anche gli interessi calcolati per Legge.

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