Dai un voto a fermo amministrativo
[Total: 11 Average: 2.8]

Su di un veicolo cointestato a parente, famigliare o altra persona, Equitalia eseguire ugualmente un Fermo Amministrativo? Purtroppo sì! Equitalia individua un bene mobile intestato come proprietà unica o parziale a mezzo del Pubblico Registro Automobilistico, il P.R.A . Esegue la comunicazione del preavviso di fermo (chiamato comunemente preavviso di fermo) in cui è già trascritto e individuato il numero di targa dell’auto, dove andrà a cadere il provvedimento di Fermo, se non si provvederà al pagamento entro 30 giorni. A questo punto, l’intestatario moroso dovrebbe avere la cura o premura di comunicare all’altro intestatario di questo problema. Questo perchè le comunicazioni vengono indirizzate solo alla persona morosa (e non ad entrambi i proprietari). Il risultato, però, è quasi sempre, che chi deve pagare- non paga, e chi non sa niente- circola con un’auto, che non può circolare. Se, invece, il proprietario libero da morosità scopre il problema, dovrebbe, a tutela dell’uso del suo bene, sollecitare l’altra parte a pagare o pagare lui stesso per liberare l’auto. O proporre denuncia al Giudice, perche  imponga al cointestatario di rendere libera l’auto, imponendo l’esecuzione del pagamento. Oppure chiedere il risarcimento per il mancato godimento del bene. Cose che restano sul nulla di fatto, essendo questi beni mobili spesso cointestate a parenti, famigliari o conviventi.

Va detto, però, che gli Enti di Riscossione per non saper ne leggere ne scrivere, cercano di non recepire, che già varie sentenze di diversi Giudici hanno accolto i ricorsi di cointestatari, estranei ai debiti di causa dei fermi amministrativi, e hanno sospeso i fermi amministrativi in oggetto di ricorso.

Una di queste motivazioni di accoglimento di ricorso è:
“Nel caso in esame appare al decidente, che in effetti il fermo disposto su un veicolo, che il debitore ha in comproprietà con altri (non debitori), si pone in violazione dello status proprietario delineato dalla Costituzione e dal codice civile. Il fermo, infatti, operando sull’uso del mezzo- è misura infrazionabile e indivisibile né scorporabile per la quota del non debitore, avente portata, dunque, afflittiva e lesiva del diritto proprietario, che subirebbe una irragionevole compressione ove venisse attuato anche a carico di chi non ha alcun debito”.

Tutto quanto è, come si vede, interpretabile e oggetto di ricorso. Ma la realtà è che una volta, che il fermo è stato trascritto, il proprietario non debitore si trova davanti a delle scelte non facili da gestire. Pagare lui, costringere l’altro a pagare, fare ricorso al giudice, oppure…..?

Noi, come ditta, volendo fare dell’eufemismo: se ci contattate, possiamo comprare questa quattro ruote (che risulta metà libera e metà bloccata). Per così dire: 2 ruote bloccate e 2 ruote libere. Cercando di offrire ad entrambi la giusta valutazione, togliendovi da questo impiccio. www.fermoamministrativo.it, in questi casi- è la soluzione al problema. Provate!

Valutiamo gratis la tua autovettura compila questo modulo per il valore

8 + 9 =