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Tante cartelle di pagamento non arrivano a destinazione, negando all’interessato il diritto di fare un eventuale ricorso entro i 60 giorni previsti dalle normative dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni

Se non la si è ricevuta cosa si deve fare? Per quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate sul loro sito internet, la cartella è un atto che la stessa invia ai titolari delle cartelle che non sono state pagate.
Crediti di varia natura, Comuni, IMPS, o della stessa Agenzia delle Entrate.
Questa cartella è un atto dovuto in originale, perché al suo interno viene specificato ogni natura delle somme richieste, con le relative istruzioni per un giusto e corretto pagamento.

Se la cartella non la si è ricevuta, o risulta non essere mai stata notificato, come si procede?
L’Agenzia delle Entrate indica che la mancata notifica, prevede il deposito della stessa nella Casa Comunale, con un avviso depositato nella cassetta del destinatario. Viene previsto un secondo tentativo di notifica.

Se comunque il debitore sostiene di non sapere di queste comunicazioni, lo stesso può fare ricorso a:
commissione tributaria; nel caso di contributi ed imposte, Giudice di Pace; per le cartelle relative a contravvenzioni stradale, ricorso a Tribunale Ordinario, nella sezione del lavoro; per i mancati pagamenti IMPS o INAIL.

Possibile opporsi anche a un pignoramento?
Certo! Possibile fare opposizione anche a questo tipo di provvedimento. Distinguendo il provvedimento nelle sue 2 fasi, se il pignoramento è già esecutivo si dovrà fare opposizione davanti a un Giudice competente in materia. Lo stesso valuterà le gravi mancanze di comunicazione e potrà anche sospendere il rutto, con relativo re invio di tutta la procedura.
Nel caso in cui non si sia dato il via all’esecuzione, il titolare dovrà fare ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, deducendo – allegando motivazione delle mancate comunicazioni.

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