Dai un voto a fermo amministrativo
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Le multe relative al codice della strada, se non pagate vanno nei mesi a seguire a riferirsi come gestione di recupero all’Ufficio delle Entrate riscossioni. Le moto sono veicoli spesso personalizzati, e il posizionamento della relativa targa trova nei loro proprietari spesso, un modo operandi discutibile da parte delle forse dell’Ordine. Queste targhe vengono posizionate o troppo in basso, o in modo orizzontale, questo contrasta con l’art. 100 del codice della strada. Le sanzioni pecuniarie previste per il mal posizionamento di una targa su di un veicolo a 2 o 4 ruote, partono da 25 a 7.953 euro, e spesso è previsto anche un ulteriore fermo amministrativo accessorio di tipo “giudiziale” di 3 mesi.

Questo tipo di contestazione del codice stradale, non prevede però anche la decurtazione di punti sulla patente.
In alcuni casi di esagerata (furberia da parte del proprietario), oltre al previsto fermo amministrativo di quel motoveicolo per 3 mesi, vi possono essere anche risvolti penali, se la targa risulta falsificata, o senza giustificazione alterata o manomessa per sfuggire al rilevamento agli autovelox.

Perciò in questi casi vi possono essere 2 tipi di fermo amministrativo trascritti sul motoveicolo, quello emesso dall’Ufficio delle Entrate riscossioni se la sanzione pecuniaria non risulta pagata entro 60 giorni, e vi sarà trascritto su quel veicolo, anche un fermo amministrativo di tipo “giudiziale” di 3 mesi. Notificato immediatamente al guidatore a mezzo di verbale, che lo identifica come custode del fermo moto, di quel veicolo.

Spesso i proprietari di questi veicoli, per non pagare la sanzione pecuniaria vendono subito il motoveicolo o autoveicolo, pensando erroneamente che la dicitura “fermo amministrativo” sia unica. Sbagliano! Dato che i fermi su quel veicolo sono però di 2 tipi. Per il caso del solo fermo amministrativo “fiscale”, il proprietario potrebbe cedere/ vendere il veicolo a terzi, la Legge non lo vieta.  Ma se come detto, sul veicolo vi è trascritto anche un fermo amministrativo “giudiziale” lo stesso non si può venderlo assolutamente, neppure cederlo a terzi, o spostarlo dal luogo di affido, indicato sul verbale. Questo almeno fino allo scadere dei 3 mesi indicati sul verbale e fino a che l’Organo di Polizia che lo ha bloccato, non restituisce al proprietario il libretto del veicolo sequestrato al momento dell’emissione del provvedimento.

Vendere un motoveicolo a 2 o 4 ruote sottoposto ad ulteriore fermo amministrativo “giudiziale” vi fa cadere in reati giudiziari, con pene che arrivano anche a 3 anni ed oltre. Non fatelo, nei fermi amministrativi “giudiziali” prima o poi 3 – 4 anni qualche Ufficiale Giudiziario ricercherà il veicolo a voi affidato, non lo trova? Lo avete venduto? Denuncia per sottrazione di bene dato in affido.

Come ditta noi non ritiriamo ne gestiamo veicoli sottoposti a “fermo amministrativo giudiziale”. Se invece, avete fermo in garage, un veicolo gravato da fermo amministrativo “fiscale”, siamo a vostra disposizione per una valutazione finalizzata a comprarvelo.
Come vedete la nostra esperienza in materia di fermi amministrativi è reale e consolidata, nulla a che vedere con i vari personaggi che cercano di imitarci, ma vi creeranno non pochi problemi nel dopo ritiro. Potete contattarci per ogni domanda che riterrete opportuno.

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