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Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossioni può pignorare stipendio e pensione.

Da Equitalia, ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, i nomi cambiano, le regole di coercizione alla riscossione coattiva non cambiano. Il decreto legislativo 83 del 2015 ha stabilisce dei nuovi limiti e regole sulle azioni di pignoramento del o dei conti correnti relativi a pensioni o stipendio del debitore moroso. Nel Dl pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 147 del 2015 vengono riportate le novità in merito ala possibilità di esecuzione e quali limiti e regole possono essere eseguiti sui prelievi forzosi sui conti correnti del debitore insolvente.
La modifica rilevante è l’identificazione della base pignorabile, su cui si può eseguire il pignoramento. Questa va riferita a stipendi se il creditore lavora e percepisce una busta paga, oppure sulla pensione se appunto è un soggetto pensionato. Ma questa modifica inserisce ora come pignorabile, anche altri redditi, come ad esempio indennità ed anche gli assegni di incentivi lavorativi e TFR. Con i nuovi limiti il DL 83 fissa anche il minimo vitale impignorabile, limite che si applica però soltanto agli stipendi e pensioni.

 

Restano fuori da questo minimo pignorabile, le altre somme accreditate con qualsiasi variazione di causale. Per quanto riguarda i limiti di pignorabilità essi variano in base al momento in cui le somme vengono accreditate sul conto.  Se le somme percepite e accreditate sul conto corrente del debitore prima dell’esecuzione di pignoramento, viene eseguito il pignoramento sulle somme eccedente a partire da 1345,56 Euro.  Questo, per mantenere sul conto del debitore il minimo vitale per lo stesso.

 

Per qualsiasi importo accreditato al debitore può essere pignorato soltanto un quinto di queste cifre eccedenti tale somma.  Se gli importi sono accreditati sul conto dopo il pignoramento, a questi può essere applicato il pignoramento soltanto sulla differenza tra l’assegno sociale moltiplicato 1,5 volte e l’importo mensile accreditato. Di tale differenza può essere pignorato un quinto.

 

L’Ufficio delle Entrate riscossioni, può eseguire i pignoramenti per i debiti in loro gestione nei confronti dei Comuni, dello Stato, e della Provincia, sempre nei limiti pari a 1/5 sui percepiti del debitore.

Per i debiti alimentari non forniti al coniuge separato e non tali limiti vengono stabiliti di volta in volta dal Giudice con richiesta di giudizio.

Per tutti gli altri debiti di varia natura può essere preso in considerazione la metà della base pignorabile.

 

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