Dai un voto a fermo amministrativo
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Va ricordato, che affinchè L’Agenzia di riscossione disponga il blocco sui veicoli intestati al contribuente moroso vi devono essere i preventivi presupposti: Notifica dei preavvisi di fermo amministrativo, mancato pagamento decorsi 30 giorni- l’Agente può disporre il fermo dei beni mobili del debitore.

–   Debiti inferiori a 500 euro: l’agente della riscossione deve inviare un sollecito di pagamento, seguito da un preavviso di fermo. Il fermo può riguardare un solo veicolo; 

–   debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario, ma l’agente della riscossione deve inviare un preavviso di fermo, che può riguardare un solo veicolo; 

–   debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario, ma l’agente della riscossione deve inviare un preavviso di fermo. Il fermo può riguardare più veicoli (massimo dieci); 

–   debito superiore a 10.000 euro: può essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei coobbligati, preceduto dall’invio del preavviso.

Il preavviso di fermo deve contenere un termine per pagare di 30 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

 

Dopo di che, cosa succede se circolo con il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo?

La circolazione con mezzi, sottoposti a fermo, è vietata e sanzionata, come previsto dall’art. 214, comma 8, del Codice della strada – pagamento di una multa variabile da euro 731 ad euro 2.928
Con la nuova disciplina del decreto attuativo, l’Ente non può eseguire il blocco del fermo amministrativo, se viene concessa l’ammissione alla rateizzazione.

La cancellazione del fermo amministrativo al PRA, però, potrà avvenire solo dopo il pagamento integrale del dovuto.

Con la circolare n. 106/2016, Equitalia ha previsto la possibilità per il rateizzante di avere la SOSPENSIONE del fermo amministrativo, che gli permetterà l’uso del proprio veicolo senza subire  sanzioni. Possibilità, concessa con all’accettazione del nuovo sistema di rateizzazione del 2016.
lo stesso non potrà venderlo, pure se sbloccato. Lo sblocco è riferito solo all’uso personale per lavoro o esigenze famigliari.

Presupposti per ottenere la sospensione del fermo amministrativo e uso del proprio veicolo:

– richiesta di dilazione del debito

– accoglimento dell’istanza di rateizzazione da parte dell’ente

– pagamento della prima rata

A questo punto si potrà fare istanza di sospensione e sarà necessario:

– dimostrare l’avvenuto pagamento della prima rata con la relativa ricevuta di versamento

– che la rateizzazione comprenda tutte le cartelle in relazione alle quali è stato iscritto il fermo

– che la stessa istanza di dilazione sia stata concessa successivamente al 22 ottobre 2015

Una volta ottenuta la sospensione del fermo da parte di Equitalia, il contribuente avrà 60 giorni di tempo per presentare al PRA la documentazione, rilasciata dall’ente di riscossione, che attesti l’avvenuta sospensione.

Il P.R.A a sua volta annoterà la sospensione, che permetterà di circolare legalmente, e annoterà ulteriore dicitura” veicolo posto in provvedimento giudiziario”, che bloccherà qualsiasi azione di trapasso a terzi.

Si ricorda, che questa possibilità va a riferirsi a una semplice circolare. Perciò, non ha la uguale valenza di una norma di legge. Nel caso in cui l’Agente di riscossione si rifiutasse di applicare questo tipo di sospensione, il richiedente non potrebbe trovare “giustizia”, facendo ricorso ad altre competenti autorità giudiziarie.

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