La procedura
Viene notificata la cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA). La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione (benche' solitamente, come vedremo piu' avanti, gli agenti della riscossione emettano un preventivo "preavviso di fermo" cosi' come raccomandato anche dall'Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003). Tuttavia Equitalia (ex Riscossione spa), la societa' che dall'Ottobre 2006 e' a capo di tutte le agenzie di riscossione (i vari Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), ha delineato -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo' riguardare solo debiti superiori ai 50 euro. E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che, pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo' essere contestato in giudizio come "vizio procedurale".