La procedura

Viene notificata la cartella esattoriale che deve contenere una precisa dicitura riguardo il provvedimento previsto in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA). La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi PRIMA dell'iscrizione (benche' solitamente, come vedremo piu' avanti, gli agenti della riscossione emettano un preventivo "preavviso di fermo" cosi' come raccomandato anche dall'Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003). Tuttavia Equitalia (ex Riscossione spa), la societa' che dall'Ottobre 2006 e' a capo di tutte le agenzie di riscossione (i vari Cerit, Esatri, Gerit, Serit, etc.etc.), ha delineato -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita' operative dei vari esattori, stabilendo l'invio di preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo' riguardare solo debiti superiori ai 50 euro. E' bene sapere che si tratta di disposizioni "interne" che, pur se utili da conoscere non sono equiparabili alla legge. Pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo' essere contestato in giudizio come "vizio procedurale".

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Direttiva Equitalia

  • debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
  • debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
  • debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente il fermo puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligatiLa circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 se sorpresi a circolare,ad euro 2.859 se coinvolti in un incidente con terzi (dal 1/1/09) nonche con il sequestro del mezzo in entrambi i casi

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In caso di sequestro

il veicolo viene redatto un verbale di affidamento del veicolo a un locale deposito Giudiziario (spesso deposito ACI ) con spesa di custodia giornaliero a carico dell'intestatario o affidato all'intestatario stesso che deve indicare un luogo privato dove ricoverare il veicolo, e dove possa essere controllato saltuariamente dall'organo di Polizia che ha provveduto a redigere il verbale di affidamento e sequestro, queste situazioni di deposito o affidamento spesso durano anni o all'infinito e raramente il veicolo trova poi una destinazione per essere rottamata, ritirata o destinata ad asta Giudiziaria, con la scocciatura e l'impegno infinito di custodire o pagare un deposito Giudiziario a tempo indefinito.

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Assicurazioni

Le assicurazioni accettano di assicurare qualsiasi veicolo a motore partendo dal concetto Giuridico che non possono sapere se l'assicurazione richiesta dall'utente va a cadere o utilizzata su un mezzo che è soggetto a fermo amministrativo però, in caso di incidente con terzi l'assicurazione si rifiuta di pagare o di essere tirata in causa come parte risarcitoria perchè il veicolo non era abilitato a circolare per decreto di "Fermo amministrativo", perciò è come se si circolasse senza copertura assicurativa.

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